Arriva una stretta su cassa integrazione e mobilità in deroga

Cassa e mobilità in deroga, si cambia.

Il ministero dell’Economia sdogana il decreto di riordino dei criteri di concessione dei sussidi in deroga previsto dal Dl 54 del 2013 (decreto Imu-Cig del maggio scorso). Diverse le novità in arrivo, che hanno l’obiettivo di restringere la platea dei beneficiari (attualmente oltre 180mila persone, stimati direttamente dal ministro Giovannini) e ridurre a un uso più virtuoso le risorse (che arrivano dalla fiscalità generale). La cassa integrazione in deroga (la Cigd) potrà essere concessa solo a lavoratori con una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi (oggi sono sufficienti 90 giorni). Sono esclusi gli apprendisti e la Cigd non si applicherà più alle aziende in fallimento. La mobilità in deroga invece avrà termini più stretti (andrà a svuotarsi), con i lavoratori del Sud leggermente agevolati.

Le novità scatteranno dal 1° gennaio 2014, e si applicheranno ai lavoratori non coperti più dagli altri ammortizzatori sociali. Il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) dovrà ora essere esaminato dalle regioni, dalle parti sociali, e ricevere l’ok anche da parte delle commissioni parlamentari. Il ministero del Lavoro ha reso noto che il decreto è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni. A breve saranno convocate le parti sociali e solo al termine dell’iter il decreto verrà perfezionato anche sulla base delle osservazioni emerse.

Come è oggi:

Oggi i sussidi in deroga sono concessi o prorogati in deroga, appunto, alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi e può essere prorogato per periodi massimi di 12 mesi. In alcuni casi al Sud si assistono a trattamenti che durano anni.

Come cambia la cassa in deroga:

Il trattamento di Cigd può essere concesso o prorogato unicamente per operai, impiegati e quadri (con una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi) che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, dovuta a crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione, situazioni di difficoltà aziendale dovute a situazioni temporanee di mercato. La domanda di concessione del sussidio va presentata online all’Inps entro 25 giorni (oggi i termini li decidono sostanzialmente le regioni). Per le imprese non soggette alla disciplina su Cigo, Cigs e fondi bilaterali, la cassa in deroga può essere concessa: a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno; b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile. Per le imprese soggette alla disciplina di Cigo, Cigs e fondi bilaterali il trattamento di cassa in deroga può essere concesso non sopra gli 8 mesi nell’arco di un anno, per tutto il 2014; e dal 2015 al 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e a 11 mesi nell’arco di un biennio mobile.